lug 06 2010
SOGLIA DI INVALIDITà ECCO LE NOVITà DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO
SOGLIA DI INVALIDITà ECCO IL TESTO DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO
Commissione bilancio senato, emendamenti per la soglia di invalidità prevista per i benefici previdenziali.
Se ne è discusso parecchio e giustamente, ecco per voi il testo modificato dell’art 10 decreto legge 78, che rivede il testo iniziale in materia di elevamento soglia di invalidità per il percepimento dell’assegno, al 85%.
Il nuovo testo, prevede che tale soglia minima, rimanga al 74% per le invalidità previste dal decreto ministero sanità 5 febbraio 92.
AngsaLiguria onlus, ci segnala il testo modificato dalla commissione bilancio del senato, del decreto-legge 78, che ha preso una serie di provvedimenti in campo economico-finanziario per riduzione spesa pubblica.
Ecco dunque per voi il testo modificato il 29 giugno scorso.
NOTA BENE: Il testo che segue è quello risultante dopo gli emendamenti approvati
dalla Commissione Bilancio del Senato il 29 giugno 2010. In corsivo le modificazioni
Decreto-legge 78/2010 “misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista
dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata
nella misura pari o superiore all’85 per cento.
Restano esclusi dall’elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i
soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d’invalidità in
misura fissa o massima di fascia superiore al 74 per cento di invalidità, anche se
esaminati dopo il 31 maggio 2010.
“1-bis. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n°
508 è così sostituita:
“b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni
fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare
senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il
complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza
continuativa.”
1-ter. L’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698, è così sostituito:
“1. La Commissione, entro 3 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata
all’interessato e, esclusivamente in via telematica, all’I.N.P.S., secondo le modalità
stabilite dall’ente medesimo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge del 1° luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n° 102. In caso di mancato
adempimento, l’ I.N.P.S, effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una
propria Commissione, definita a livello territoriale”.
1-quater. All’articolo 6 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:
“3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino
l’invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da
patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda dell’interessato, l’accertamento è effettuato dall’I.N.P.S., con una
propria Commissione, definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi.
Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da
essi derivanti”.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si
applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
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3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria
che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui
consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per
accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali
sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno
all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono
tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3
dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei
programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di
invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia
stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20
l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche
annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidità civile.”
4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’
I.N.P.S è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente
effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito
dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle
Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in
conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale
che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la
patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in
presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la
sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno
erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo
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individualizzato,
elaborano
proposte
relative
all’individuazione
delle
risorse
necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono
essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico
degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali
necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano
educativo individualizzato.

