lug 06 2010

SOGLIA DI INVALIDITà ECCO LE NOVITà DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO

Tag: Come fare per..., News dall'Italialucio @ 9:23 am

SOGLIA DI INVALIDITà ECCO IL TESTO DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO

Commissione bilancio senato, emendamenti per la soglia di invalidità prevista per i benefici previdenziali.

Se ne è discusso parecchio e giustamente, ecco per voi il testo modificato dell’art 10 decreto legge 78, che rivede il testo iniziale in materia di elevamento soglia di invalidità per il percepimento dell’assegno, al 85%.
Il nuovo testo, prevede che tale soglia minima, rimanga al 74% per le invalidità previste dal decreto ministero sanità 5 febbraio 92.
AngsaLiguria onlus, ci segnala il testo modificato dalla commissione bilancio del senato, del decreto-legge 78, che ha preso una serie di provvedimenti in campo economico-finanziario per riduzione spesa pubblica.
Ecco dunque per voi il testo modificato il 29 giugno scorso.
NOTA BENE: Il testo che segue è quello risultante dopo gli emendamenti approvati

dalla Commissione Bilancio del Senato il 29 giugno 2010. In corsivo le modificazioni

Decreto-legge 78/2010 “misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica”

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidità

1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista

dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata

nella misura pari o superiore all’85 per cento.

Restano esclusi dall’elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i

soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del

Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d’invalidità in

misura fissa o massima di fascia superiore al 74 per cento di invalidità, anche se

esaminati dopo il 31 maggio 2010.

“1-bis. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n°

508 è così sostituita:

“b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni

fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare

senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il

complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza

continuativa.”

1-ter. L’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21

settembre 1994, n. 698, è così sostituito:

“1. La Commissione, entro 3 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di cui

all’articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata

all’interessato e, esclusivamente in via telematica, all’I.N.P.S., secondo le modalità

stabilite dall’ente medesimo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge del 1° luglio

2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n° 102. In caso di mancato

adempimento, l’ I.N.P.S, effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una

propria Commissione, definita a livello territoriale”.

1-quater. All’articolo 6 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla

legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

“3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino

l’invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da

patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione

della domanda dell’interessato, l’accertamento è effettuato dall’I.N.P.S., con una

propria Commissione, definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi.

Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da

essi derivanti”.

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità

nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si

applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

——————————————————————————–

Page 2

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria

che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui

consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile,

sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5,

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per

accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di

cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la

responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il

danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali

sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno

all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono

tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di

responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3

dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei

programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di

invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia

stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20

l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le

risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva

all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e

reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche

annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici

economici di invalidità civile.”

4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei

titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’

I.N.P.S è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie

locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente

effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito

dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui

all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle

Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in

conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale

che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la

patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in

presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la

sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno

erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge

5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo

——————————————————————————–

Page 3

individualizzato,

elaborano

proposte

relative

all’individuazione

delle

risorse

necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono

essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico

degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali

necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano

educativo individualizzato.


lug 01 2010

CAVALCARE SOPRA LE NUVOLE ORA SI PUO’!

Tag: Genova e dintorni, Pet Therapy e cani guidalucio @ 9:24 am

Abbiamo contattato per voi l’Associazione Le Nuvole, per farvi spiegare dal centro stesso, tutto ciò che fa per dare anche ai disabili l’opportunità di andare in sella ad un cavallo.
Così l’associazione Le Nuvole, ci presenta la sua locandina nella quale da una idea piuttosto chiara, degli obbiettivi che si pone.
Dunque ecco a voi l’associazione Le Nuvole, che ci guida in un mondo fantastico ricco di emozioni e sensazioni davvero speciali!

“EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
PER BAMBINI E ADULTI

Avvicinamento al cavallo: etologia e comunicazione non verbale

Passeggiate a cavallo – Introduzione al volteggio

Giocoleria ed esercizi di abilità, a terra e a cavallo

IL CENTRO METTE A DISPOSIZIONE:

- due tondini, di cui uno di 15 metri verrà coperto;

- un campo per equitazione da campagna, con dislivelli mediamente impegnativi, cintato e illuminato per gli incontri serali, dotato di sensori e fotocellule per cavalieri non vedenti e ipovedenti;

- un tendone con: cavallo da volteggio in legno, trampoli, bolas, strumenti di giocoleria (palline, cerchi, anelli, ecc.), rollatola, assi di equilibrio, tappeti elastici, ….);

- quasi 2 km di sentieri, ricavati nel bosco, protetti in terreno cintato, che si snodano fra coltivazioni di erbe aromatiche;

- un’infinità di sentieri e vecchi sterrati da percorrere a piedi o a cavallo risalendo colline e ruscelli;

- un’equipe di personale specializzato: guide equituristiche, insegnanti abilitati, fisioterapisti, assistenti sociali, educatori, ecc.;

- cavalli di razza Bardigiana, forti e docili, perfetti per ippoterapia ed equitazione di campagna

LE NUVOLE Associazione Sportiva Dilettantistica
Località Lodisio Costa 2 – 17058 Piana Crixia SV – tel/fax. 019 570328 – cell. 338 88 96 76 1 – e-mail: lacasaheyoka@libero.it
C.F. 92084630091”

Ringraziamo l’associazione Le Nuvole, che ci ha permesso di scoprire un mondo davvero unico!
Ora lo sapete, se siete appassionati di ippoterapia, c’è un universo adatto a voi, che può portarvi al di là delle nuvole!


« Pagina precedente