Ecco per voi un nuovo servizio che noi della redazione di Liguriaccessibile, vogliamo offrirvi per garantirvi una informazione efficacie su alcuni dei temi più importanti quali quelli attinenti alle agevolazioni fiscali.
Come ben sapete, ogni anno la agenzia delle entrate, pubblica un annuario che da delle direttive chiare su tutto ciò che inerisce l’ambito di agevolazioni e detrazioni fiscali.
Ovviamente vi è anche una parte, concernente, i benefici fiscali per le persone con disabilità.
Per tanto abbiamo deciso, di pubblicare sul nostro blog, lo stralcio di tale annuario, che si occupa nello specifico, di tutte le agevolazioni e detrazioni, che spettano alle persone con disabilità.
Così potrete avere, un quadro chiaro dei benefici fiscali previsti per i disabili e le loro famiglie.
Attenzione il testo che segue, è aggiornato al 16 maggio 2011
Annuario agevolazioni fiscali 2011 dell’agenzia delle entrate
Sezione dedicata alle persone disabili
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1 non vedenti e sordi;
2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4 disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge n.
138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione
di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal
comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap presso la Asl (di cui all’art. 4 della citata legge). In particolare, i disabili di cui
al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non
risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Riguardo alla certificazione medica richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha di recente fornito le seguenti precisazioni
(si veda la circolare n. 21 del 23 aprile 2010).
PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
• I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
• I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità
a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque,
che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
• Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
• La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.
LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI
Autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a
4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone
e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari
condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti
al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco.
(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente (“minicar”).
Altre informazioni utili
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le
ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
• all’accompagnamento;
• alla deambulazione;
• al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di
ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:
• dell’Iva agevolata al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.
PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Nuove o usate) e sull’acquisto contestuale di optional; l’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza
limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato
cancellato dal Pra;
• dell’esenzione dal bollo auto: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata
sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli
sia fiscalmente a carico;
• dell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o
alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio
compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione
di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore
del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta
esclusivamente al Pra territorialmente competente.
>> LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare
di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore
a 40.000 euro.
Sono considerate “non autosufficienti” le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti,
di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare
gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata
dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici
di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,
nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
ATTENZIONE
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere
dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto
spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare,
l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Accertamento dello stato di non autosufficienza
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio,
per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Cumulabilità
La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
L’ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento
dei disabili (ad esempio, servoscala).
L’ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti
di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
• facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente,
l’accesso all’informazione e alla cultura;
• assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente
documentazione:
• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza dalla quale
risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
• certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante
tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere
permanente della stessa.
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
DETRAZIONE DALL’IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEL CANE GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente
a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali
di pari importo.
DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO
DEL CANE GUIDA
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento
della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche
se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da
non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani,
libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed
ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria
e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati
in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO
È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26
maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati
devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli Uffici delle Entrate in
caso di apposita richiesta.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
edilizia.
Rientrano tra queste le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio
ascensori e montacarichi, e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna
delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione
del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili,
per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano,
pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi
a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche
previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra
anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.
ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
fonte:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home