lug 27 2011

Crisi e disabilità: tagli disagi e… speranza

Tag: Esperienzelucio @ 10:46 am

Il blog Liguriaccessibile si occupa da sempre di diffondere la cultura dell’accessibilità in Liguria e non solo, E come redattori non potevamo rimanere insensibili a tutto ciò che sta accadendo nella nostra società in seguito alla crisi che stiamo attraversando. In particolare ci siamo domandati “Com’è cambiata la qualità della vita delle persone disabili?” e ancora “ Quali sono le maggiori difficoltà che devono affrontare in una società che fa sempre più fatica ad andare avanti?” Per citare le parole di un noto cantautore, sembra proprio che “questa vita avanti all’incontrario va”.
Partendo da questo concetto abbiamo pensato di contattare le associazioni che, in diverse maniere, differenti ambiti e situazioni, hanno a che fare quotidianamente con le persone disabili, le loro famiglie e quindi hanno una visione più chiara di tutto ciò che è cambiato in seguito ai disagi provocati inequivocabilmente dalla crisi.
Il quadro che è emerso è piuttosto grigio e le problematiche segnalate sono numerose e gravose ed incidono non poco sulla qualità di vita dei disabili.
E’ tutta una reazione a catena: mancano i soldi e di conseguenza vengono tagliati i fondi pubblici che un tempo venivano destinati alle varie associazioni per lo svolgimento di attività e sostegno.
L’associazione Le Nuvole di Savona che si occupa di riabilitazione equestre per persone disabili, in particolare, disabili visivi., ci ha spiegato che
“anche gli assessorati allo sport, ad esempio,
non dispongono più di fondi neppure per pubblicizzare le iniziative”.

Le famiglie si trovano con più carichi e con meno aiuti non solo economici, ma anche materiali di assistenti che in passato venivano loro incontro per cercare di alleggerire le difficoltà. Sono diminuite le ore di sostegno scolastico e domiciliare come sottolinea “R P Liguria”, associazione per la retinite pigmentosa e le altre malattie della retina, e questo porta i familiari dei disabili, a sobbarcarsi maggiori costi e da non trascurare spendere più energie, provocando tensioni e stress che non possono che influire negativamente sulle condizioni di vita di tutta la famiglia.
“Una richiesta che ci viene fatta dalle famiglie nonostante la situazione nella quale noi e altre realtà come la nostra versano, e quella di continuare a fornire i servizi che abbiamo sempre garantito”, ci dice l’ associazione “La Finestra sul mondo”, che si occupa di organizzare attività culturali e ricreative. Ma non solo c’è il bisogno di avere la sicurezza di una continuità dei servizi offerti, ma aumenta anche la richiesta di altri aiuti. Infatti “…ci chiedono inoltre con insistenza di creare una struttura residenziale” affermano ancora i responsabili de “La finestra sul mondo”.

La diminuzione del sostegno familiare rappresenta un danno sociale notevole, in quanto già di per sé non è facile affrontare una disabilità per gli ostacoli che ogni giorno vanno affrontati.
Se poi a tutto ciò si aggiunge il venir meno di quei servizi che potevano favorire una maggiore tranquillità nel vivere la condizione di disabile, tutti i sacrifici fatti in passato per abbattere le barriere che dividevano queste persone dalla società, sono buttati al vento.
Insomma è come un tornare indietro e dover accettare una realtà fatta di privazioni e di rinunce, quando invece bisognerebbe garantire sempre e comunque a tutti la possibilità di vivere una vita la più serena possibile.
Handarpermare associazione di Imperia che favorisce la partecipazione dei disabili agli sport nautici mette in risalto che: “la persistente situazione di crisi e di tagli ai fondi, non può che portare a conseguenze non certo piacevoli, nel futuro delle iniziative dell’associazione stessa e di altre realtà analoghe”.
Quindi inevitabilmente i fruitori finali dei servizi, ovvero le persone con disabilità, ne risentiranno perché ovviamente si avranno più difficoltà nell’organizzare le iniziative e realizzare progetti volti al miglioramento della qualità della vita di tali soggetti.
Handarpermare è un’associazione senza scopo di lucro e “mira a non far gravare sui soggetti che vorrebbe aiutare le conseguenze di tale situazione, per questa ragione il sostegno economico di enti come regione, provincia, comune, e banche, rappresenta una risorsa essenziale dalla quale non si può prescindere”.
Con la crisi e i conseguenti tagli come sottolineano tutte le realtà associative da noi contattate nell’ambito della nostra inchiesta, si fa di tutto per cercare di salvare il salvabile per tentare di non abbandonare chi ha bisogno, ma è necessario “fare i salti mortali” per non negare l’impegno da sempre profuso.

Per effetto della crisi le persone con bisogni speciali e le loro famiglie, hanno maggiori difficoltà per esempio a versare le quote associative e magari rinunciano a ricevere un dato supporto che invece sarebbe importante avere. Tale conseguenza è stata maggiormente evidenziata dall’associazione “La finestra sul mondo” di Genova, che più di altre da quando la crisi ha fatto sentire i suoi effetti, ha notato come gli iscritti hanno subito un calo notevole.
“Vi è stata una diminuzione nel numero degli iscritti, e minore partecipazione alle nostre iniziative, da parte dei soggetti delle fasce più deboli.
In alcuni casi particolari, noi veniamo incontro, proponendo la adesione gratuita alle nostre attività”.
Altre associazioni invece, questa flessione delle iscrizioni la hanno percepita in forma minore, pur non negando che in parte vi sia stata.
A tal proposito, possiamo citare quanto ci dice in merito la Rp Liguria.
“in effetti abbiamo riscontrato un leggero calo degli iscritti e anche per quanto riguarda le quote associative in alcuni casi si è notata una diminuzione delle stesse come importo (la nostra quota associativa prevede un importo minimo annuale lasciando libero il socio di contribuire con importi maggiori)”.

La crisi colpisce chi ha bisogno e spesso lo fa in maniera subdola. Ad esempio ci ha colpito e ci ha fatto riflettere molto quanto affermato dall’associazione” Acchiappasogni” che si occupa di sostenere i portatori di disagio psichico e le loro famiglie.
“Questa crisi colpisce particolarmente i soggetti più deboli. Le nuove normative – finalizzate a ridurre una spesa già ridotta “al lumicino “- rendono pressoché evanescenti gli interventi sul versante sociale e scaricano ulteriormente il peso dell’assistenza sulle famiglie, la cui fragilità è spesso all’origine delle difficoltà dei soggetti disabili, con particolare riferimento ai sofferenti psichici. Non è un caso che siano notevolmente aumentati i casi di ricovero in Ospedale. Si tratta di una tendenza in atto molto pericolosa, che finisce per privilegiare le cliniche – pubbliche e private – con conseguente abuso di farmaci e di forme più o meno “reclusive”:in sostanza, un ritorno all’indietro…”
Ecco che ritroviamo ancora il concetto di partenza: questa società del progresso va indietro e sembra quasi un paradosso.
Viviamo circondati da tecnologie che potremmo definire “spaziali”; il nostro quotidiano è scandito da ritmi sempre più frenetici ed è cambiato letteralmente il nostro modo di vivere, lavorare ed agire.
Se non si deve dimenticare che tutto questo progresso è di grande aiuto anche alle persone con maggiori difficoltà, al tempo stesso, bisogna ricordare che tutto questo consumismo e dispendio di materie ed energie, hanno contribuito al sorgere della crisi globale.
Una mano da…e l’altra toglie… e tutti ne paghiamo le conseguenze, comprese le persone disabili alle quali spesso è stato tolto più degli altri.

Le associazioni che hanno gentilmente risposto al nostro sondaggio, e che perciò ringraziamo per il contributo offerto, hanno manifestato la volontà di andare avanti nonostante tutto tenendo sempre acceso quel barlume di ottimismo di cui si ha bisogno.
Non vi è stato nessuno che abbia fatto intendere, che ci si arrende, dinnanzi alla dura realtà che tutti quanti dobbiamo affrontare.
È chiaro che le associazioni stesse mettono in evidenza quanto possa essere faticoso mantenere le promesse fatte, ma il desiderio di non abbattersi e di guardare sempre avanti, è uno stimolo per credere nei propri mezzi e avere così fiducia nel futuro.

Articolo di Patrizia e Lucio


lug 26 2011

Presi per mano da chi non vede per guardare oltre

Tag: Genova e dintornipatrizia @ 11:32 am

GENOVA. Guardare nel buio, per vedere oltre. «Perché, come mi ha detto una volta un cieco, “la vista vi acceca” – spiega Claudio Cassinelli, presidente
dell´istituto David Chiossone – Non una occasione di provare la cecità, sia chiaro: ma di utilizzare i sensi non utilizzati. Cambiando il ruolo, affidandosi
a chi non vede per scoprire cosa ha intorno, ma soprattutto come; affinando tutto il nostro corpo, anche le sensazioni più profonde, per percepire un mondo
diverso». Un´esperienza che ti segna, che ti fa cambiare le prospettive, spiega dal canto suo Edoardo Garrone, presidente del Gruppo Erg, che sostiene
come principale sponsor il progetto “Dialogo nel buio”: un´esperienza multisensoriale che, dal 14 ottobre prossimo (in pieno Festival della Scienza, come
sottolinea la sindaco Marta Vincenzi) e fino al primo luglio del 2012, prenderà letteralmente per mano adulti e bambini, per un viaggio lungo 45 minuti,
all´interno di una grande “scatola! ” scura di 260 metri quadri, sistemata in piazza Caricamento. A due passi dall´Acquario e dalle altre strutture del
Porto Antico, a partire dalla Città dei Bambini, con cui sarà collegato per diverse offerte di visita per bambini e adulti: perché non si tratterà solo
di affidarsi, a gruppetti di sei-sette persone, ad una persona non vedente, scoprendo con le mani, il naso, le orecchie, il gusto ma anche il cuore e il
sé più profondo, gli ambienti che via via verranno attraversati, ma lasciarsi andare a scoprire una diversa maniera di intendere il mondo. E, quindi, di
intendere la diversità e la diversa abilità delle persone.
Un grandissimo richiamo culturale, quindi, e soprattutto umano. A Milano, promosso nel 2005 dall´Istituto dei Ciechi e divenuto ormai stabile, il percorso
ha avuto 500 mila visitatori – il 70% scolari e studenti – e dà anche lavoro ad una cinquantina di persone, ha ricordato Rodolfo Masto, commissario straordinario
dell´istituto. Un evento di lunga durata, accompagnato da approfondimenti scientifici e sociali, ma anche da tanti momenti diversi: se le mattine saranno
soprattutto riservate alle scuole, al pomeriggio ci sarà spazio per le aziende, perché nel buio mettano alla prova del gruppo i loro manager o collaboratori;
e infine le sere, con cene, aperitivi, reading letterari, teatro. Profumi, gusti, oggetti da toccare e da riconoscere: lungo il percorso si incrociano
cinque ambienti diversi – volutamente non si dice quali, ma Edoardo Garrone, sorridendo, rivela lo stupore di come ci si trova nell´andare , senza vederlo,
al bar a bere una bibita – e poi, al di là del d! isorientamento, la certezza: darsi da fare per capire che non c´è un solo modo di “vedere”, o di sentire.

Marta Vincenzi, a sua volta, non ha dubbi: «Mi sembra che questa iniziativa coincida tanto, e simbolicamente, con questo momento storico: vedere oltre
al società dell´immagine, che ci fa impoverire tutto il resto. Sarà una maniera per rendersi conto che la guida per uscire dal buio, e che è un non vedente,
ci porta a capovolgere le tradizionali scalette di soluzioni». Nel buio per vederci chiaro, insomma; l´esperienza costerà 4 euro per le scuole, 7 euro
per gli adulti. Oltre ad Erg, sponsor dell´iniziativa sono Kraft Foods e Ansaldo Energia, con il patrocinio del Comune.

Articolo preso da La Repubblica del 26-07-2011


lug 20 2011

Tempo di vacanze… senza mandare in vacanza l’accessibilità

Tag: Turismo accessibilepatrizia @ 10:03 am

Il turismo accessibile arriva nelle guide a grande diffusione

Grazie alla collaborazione tra il network Village for all (V4A) e la Casa Editrice L’Ortensia Rossa, due tra le più prestigiose guide per il turismo all’aria
aperta, Italian Camping & Village e Tutti Camping e Villaggi Turistici, disponibili anche in edicola, riportano indicazioni utili a tutti i turisti con
esigenze particolari: i campeggi e i villaggi, infatti, che aderiscono a Village for all – e che quindi offrono servizi per persone con disabilità o con
esigenze particolari – saranno contraddistinti dal marchio di qualità V4A.

Giunta alla sua ventinovesima edizione, Italia Camping & Village 2011 è certamente la guida dei campeggi e dei villaggi turistici più completa e ricca
di informazioni, con ben 2.400 strutture descritte (384 pagine, 9,90 euro). Per ognuna di esse, viene pubblicata un’accurata descrizione, con recapiti,
siti internet e indirizzi di posta elettronica, caratteristiche, servizi, sport, intrattenimenti, attrezzature e prezzi di alta e bassa stagione. Tutti
Camping & Villaggi Turistici è invece un’edizione “tascabile” ed economica della guida (sempre 2.400 strutture, ma 128 pagine e un prezzo di 5,90 euro).
Da segnalare infine che anche nel sito internet www.italcamping.com, oltre alle descrizioni accurate delle strutture turistiche, è presente una sezione
riguardante il turismo accessibile, con un motore di ricerca per le strutture aderenti al network.

«Per noi – commenta Roberto Vitali, presidente di Village for all – si tratta di una grande opportunità, oltre che di una collaborazione di prestigio.
Grazie infatti al lavoro svolto insieme alla Casa Editrice L’Ortensia Rossa, il turismo accessibile entra all’interno di una pubblicazione a grande diffusione
e Village for all si conferma come marchio riconoscibile e identificativo delle strutture che offrono servizi di qualità per tutti». (A.M.)

***
Village for all (V4A) è il primo network internazionale di campeggi e villaggi che offrono servizi per tutti, anche per turisti con esigenze particolari,
verificati e accompagnati in un cammino di adeguamento strutturale e culturale. Esso include attualmente trentuno villaggi e campeggi in tutta Italia,
offrendo una vasta gamma di alternative al turista che cerca la propria vacanza ideale.
Village for all è partner della Fiera di Vicenza, per l’organizzazione di Gitando, Mostra del Turismo Open-Air, che da tre anni è anche Gitando.all, Salone
del Turismo e dello Sport Accessibile in Italia.
Roberto Vitali, presidente di Village for all, è referente per il turismo della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e fa parte
della Commissione per il Turismo Accessibile presso il Ministero del Turismo.

Per ulteriori informazioni: stampa@villageforall.net.
Articolo preso da Superando.it del 19-07-2011


lug 08 2011

Agevolazioni e detrazioni fiscali per disabili ecco tutto ciò che occorre sapere

Tag: Come fare per...lucio @ 10:20 am

Ecco per voi un nuovo servizio che noi della redazione di Liguriaccessibile, vogliamo offrirvi per garantirvi una informazione efficacie su alcuni dei temi più importanti quali quelli attinenti alle agevolazioni fiscali.
Come ben sapete, ogni anno la agenzia delle entrate, pubblica un annuario che da delle direttive chiare su tutto ciò che inerisce l’ambito di agevolazioni e detrazioni fiscali.
Ovviamente vi è anche una parte, concernente, i benefici fiscali per le persone con disabilità.
Per tanto abbiamo deciso, di pubblicare sul nostro blog, lo stralcio di tale annuario, che si occupa nello specifico, di tutte le agevolazioni e detrazioni, che spettano alle persone con disabilità.
Così potrete avere, un quadro chiaro dei benefici fiscali previsti per i disabili e le loro famiglie.
Attenzione il testo che segue, è aggiornato al 16 maggio 2011
Annuario agevolazioni fiscali 2011 dell’agenzia delle entrate

Sezione dedicata alle persone disabili

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1 non vedenti e sordi;
2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4 disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge n.
138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione
di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal
comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap presso la Asl (di cui all’art. 4 della citata legge). In particolare, i disabili di cui
al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non
risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Riguardo alla certificazione medica richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha di recente fornito le seguenti precisazioni
(si veda la circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
• I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
• I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità
a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque,
che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
• Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
• La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.
LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI
Autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a
4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone
e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari
condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti
al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo
quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco.
(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente (“minicar”).

Altre informazioni utili
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le
ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
• all’accompagnamento;
• alla deambulazione;
• al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di
ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

• dell’Iva agevolata al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Nuove o usate) e sull’acquisto contestuale di optional; l’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza
limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato
cancellato dal Pra;

• dell’esenzione dal bollo auto: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata
sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli
sia fiscalmente a carico;
• dell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o
alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio
compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione
di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore
del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta
esclusivamente al Pra territorialmente competente.
>> LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare
di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore
a 40.000 euro.
Sono considerate “non autosufficienti” le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti,
di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare
gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata
dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici
di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,
nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

ATTENZIONE
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere
dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto
spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare,
l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio,
per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Cumulabilità
La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L’ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento
dei disabili (ad esempio, servoscala).

L’ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti
di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

• facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente,
l’accesso all’informazione e alla cultura;
• assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente
documentazione:

• specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza dalla quale
risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
• certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante
tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere
permanente della stessa.
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL’IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEL CANE GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente
a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali
di pari importo.
DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO
DEL CANE GUIDA
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento
della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche
se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da
non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani,
libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed
ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria
e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati
in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

PARTE III >
IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26
maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati
devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli Uffici delle Entrate in
caso di apposita richiesta.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
edilizia.
Rientrano tra queste le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio
ascensori e montacarichi, e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna
delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione
del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili,
per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano,
pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi
a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche
previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra
anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
fonte:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home