feb 02 2011

Permessi lavorativi 104: sospensioni in arrivo

Tag: Come fare per..., News dall'Italiadaniela @ 3:54 pm

tratto da :

Press-IN anno III / n. 297

Superando.it del 31-01-2011

Permessi lavorativi: sospensioni in arrivo

(di Carlo Giacobini)

Dopo le modificazioni della Legge 104/1992, in materia di permessi lavorativi, l’INPS mette in moto i propri controlli per verificare se quei benefici siano conformi o meno alle nuove disposizioni. Nel frattempo l’Istituto che assicura gran parte dei dipendenti del settore privato, sospende il pagamento dei permessi lavorativi “dubbi”.

Ci attendono settimane di ulteriore “agitazione” e disorientamento: da parte dei prossimi molti lavoratori che fruiscono dei permessi lavorativi i quali riceveranno una lettera dall’INPS con la richiesta di chiarimenti rispetto al beneficio di cui godono. Quest’ultimo, nel frattempo, viene sospeso. Bisognerà rispondere entro il 31 marzo. Questi controlli riguardano gli assicurati INPS (gran parte dei dipendenti del settore privato), ma analoghe iniziative di controllo inizieranno anche nel comparto pubblico ad opera delle relative amministrazioni.

Si tratta del primo effetto delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 24 della Legge 183 del 4 novembre scorso le cui conseguenti indicazioni operative giungono dall’INPS con il Messaggio 1740 (25 gennaio 2011). L’Istituto affronta in particolare i casi che, vista la nuova disciplina, potrebbero non aver più diritto ai permessi lavorativi.
Come si ricorderà, la Legge 183/10, che ha modificato l’articolo 33 della Legge 104/92, ha disposto, fra l’altro, che:
- i permessi possono essere fruiti, oltre che dal coniuge o dai genitori, dai parenti o affini fino al secondo grado;
- eccezionalmente i permessi possono essere fruiti dai parenti o affini di terzo grado nel caso in cui uno dei genitori o il coniuge della persona siano deceduti o mancati, oppure abbiano più di 65 anni di età, oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti;
- ad esclusione dei genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi lavorativi, negli altri casi un solo lavoratore può accedere all’agevolazione (non è ammessa l’alternatività nemmeno in mesi diversi).

Controlli
E proprio la verifica di queste condizioni è l’oggetto dei controlli dell’INPS, che riguarderanno sicuramente tutti i casi in cui il grado di parentela o affinità sia del terzo grado o non sia stato indicato nelle domande già accettate e tutti i casi in cui i permessi siano fruiti, pur alternativamente, da parenti o affini che non siano i genitori.
Ma attenzione: in attesa di completare i controlli, l’INPS sospende il pagamento del permessi. Il che significa che non se ne può più fruire.
Se al termine dei controlli gli elementi inviati dal lavoratore sono sufficienti, la concessione dei permessi viene confermata (non se ne conoscono i tempi) e la fruizione degli stessi può riprendere.
In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte dell’INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta.
In tutti questi casi l’INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati o interviene sui conguagli all’azienda, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione.
Le successive azioni dell’Azienda sul lavoratore, non sono di interesse dell’INPS, ma è ovviamente da supporre che ciascuna Azienda tenterà di recuperare ciò che l’Istituto si è “ripreso”, agendo sulla retribuzione o sulle ferie del lavoratore.

Disagi gravi
Come si può intuire i disagi per i lavoratori non sono di poco conto.
Se rientrano fra gli aventi diritto anche in base alle nuove indicazioni, ben che vada rimarranno senza la possibilità di fruire dei permessi per qualche mese. Se non ne hanno diritto in forza delle nuove norme, si troveranno a “pagare” retroattivamente per i permessi “impropriamente” goduti.
Il tutto solleva non pochi dubbi sulla legittimità del provvedimento dell’INPS che, come è facile intuire, causerà non pochi contenziosi. E crea anche non poca confusione.
Lo sintetizza bene Pietro Barbieri, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap): «Questa non è certo la millantata caccia ai furbi o ai fannulloni. Si applica male, in barba alle più elementari garanzie giuridiche, una norma nata peggio [Legge 183/10, NdR], incensata da roboanti proclami, ma che generato “un topolino morto”. È completamente inadeguata sia a tutelare i disabili veri che a salvaguardare aziende e amministrazioni pubbliche. E a peggiorare il tutto adesso ci si mette pure l’INPS».
Ad essere colpiti sono i soliti noti. Prosegue Barbieri: «I disagi e le ricadute sono su chi ha correttamente fruito, fino ad oggi, dei permessi lavorativi, non certo su chi ne gode in modo elusivo a danno dei reali beneficiari: le persone con disabilità. Vi ravvisiamo la stessa caotica logica demagogica, persecutoria e inconcludente, ispirata dal ministro Tremonti, adottata nella cosiddetta “caccia ai falsi invalidi”. Chiederemo chiarimenti».

La situazione sembra destinata a diventare rovente: ne seguiremo gli sviluppi.

Per approfondimenti
Messaggio INPS 25 gennaio 2011, n. 1740
Legge 4 novembre 2010, n. 183 (articolo 24)
INPS sui permessi lavorativi: sospensioni, controlli e revoche (scheda informativa su HandyLex.org)


gen 27 2011

Permessi lavorativi: il pericoloso precedente di Mirafiori

Tag: News dall'Italiadaniela @ 11:57 am

(di Carlo Giacobini)

Il recente Accordo voluto dalla Fiat e sul quale si è pronunciata favorevolmente la maggioranza dei lavoratori, interverrà anche sui permessi riconosciuti dalla Legge 104/92 ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave e agli stessi lavoratori con disabilità grave, costituendo un pericoloso precedente, che potrà improntare i futuri rapporti sindacali e condizionare la stessa azione degli istituti previdenziali

Il recente Accordo di Fiat Mirafiori – sul quale, com’è ben noto, il 13 gennaio scorso si è pronunciata favorevolmente (seppure con margine non ampio) la maggioranza dei lavoratori – interviene anche sui permessi riconosciuti dalla Legge 104/92 ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave e agli stessi lavoratori con disabilità grave. A tal proposito, infatti, l’Accordo stesso prevede che «saranno individuate [...] le modalità per un’equilibrata gestione dei permessi retribuiti di legge e/o contratto nell’arco della settimana lavorativa» (articolo 5).
Nella sostanza l’azienda potrà limitare – invocando necessità tecnico-organizzative – i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/92. Il tutto per un’equilibrata (ma per chi?) gestione dei permessi. Quello che dunque oggi è un diritto soggettivo, diventerà un interesse legittimo e potrà essere negato.

Di fronte a un intervento e a una discrezionalità di dubbia legittimità – che non hanno precedenti nemmeno nei tentativi più rigidi di restrizione di quel diritto – si può sicuramente parlare di un pericoloso precedente, che impronterà i futuri rapporti sindacali e condizionerà la stessa azione degli istituti previdenziali.
Questo Accordo – almeno per le persone con disabilità – è una svolta epocale al ribasso. Oggi tocca ai lavoratori di Mirafiori, domani potrebbe toccare agli altri dipendenti privati, dopodomani a tutti i dipendenti pubblici. Non si comprende, infatti, perchè quello che è concesso a Marchionne non dovrebbe essere permesso, domani, alle altre aziende o al ministro Brunetta, nella sua funzione di responsabile della Pubblica Amministrazione.
La memoria anche in questo caso giova: quando Brunetta tentò di restringere e regolamentare i permessi della Legge 104/92, vi fu una levata di scudi bipartisan. Ora – complice la miracolistica illusione di una rinnovata produttività – a Marchionne e a Fiat viene concesso ben di più, con la benedizione della maggioranza delle sigle sindacali e di parte significativa dei nostri parlamentari (di maggioranza e opposizione). Ma mentre a Marchionne rimane aperta la minacciata possibilità di fuggire sdegnosamente in Canada, le persone con disabilità e i loro familiari – comunque – in questa Italia devono rimanere…


gen 11 2011

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER ACCEDERE ALL’EDICOLA ON LINE

Tag: News dall'ItaliaPetrit @ 11:15 am

Spazio ausili.net fornisce istruzioni a tutte quelle persone che
vogliono accedere all’edicola e che non hanno i dati di autorizzazione.

Per prima cosa, una precisazione: l’autorizzazione viene ottenuta
trasmettendo il proprio profilo all’Associazione Guidiamoci. Di questo voi
non dovete preoccuparvi, viene trasmesso in automatico. In ogni caso, la
lettura dei quotidiani da spazio ausili risulta gratuita. Richiedere un nome
utente a Guidiamoci non ne comporta l’iscrizione.

Chi vuole ottenere accesso all’edicola ora deve tornare sul suo
profilo, o andarci per la prima volta se non è stato compilato.
Accedere quindi a Spazio Ausili con i propri dati, andare in profilo utente e
poi profilo personale.
Qui, dopo i soliti dati anagrafici, troviamo la voce “accesso ai servizi
Edicola”.
Lasciamo vuoti i primi due campi, che corrispondono al nome utente e alla
password. Ci penserà il sistema a generarli per voi.
Poi, troviamo una casella combinata che dovete impostare su: Non posseggo
alcun dato di autorizzazione e vorrei accedere all’Edicola.
Per quasi tutti dovrebbe essere così, ma controllate.
Il campo successivo si chiama Certificazione invalidità.
Questo serve a caricare sul server il proprio verbale o un documento che
attesti la condizione di privo della vista. Se non disponete di un file
immagine, non preoccupatevi e passate oltre.
Premendo il bottone sfoglia si potrà selezionare dal computer il certificato
attestante la minorazione visiva. Estensioni permesse sono jpg, jpeg, tif,
zip e PDF. Premendo poi il bottone upload si caricherà il file sul server,
ma è consigliabile premere direttamente Salva quando si è terminata la
compilazione
del verbale, il file verrà caricato comunque e si eviteranno passaggi
multipli. Il verbale sarà trasmesso all’Associazione Guidiamoci
automaticamente,
assieme alla richiesta di autorizzazione all’edicola.

L’ultimo campo è chiamato modalità invio verbale: le scelte disponibili
sono invio verbale via web, che è quella che consigliamo in modo da
velocizzare le operazioni, altrimenti scegliete preferisco inviare il verbale
via fax.
In questo caso, ricordiamo che il numero dell’Associazione Guidiamoci è 089
34 20 26.


gen 11 2011

il giornale a portata di mano

Tag: News dall'Italia, VariePetrit @ 10:26 am

L’Edicola elettronica fornita da Spazio Ausili è uno strumento che permette alle persone prive della vista di poter leggere i giornali presenti sul sito in maniera rapida, accessibile e sicura.
Essa esiste grazie al lavoro effettuato negli anni dalla Fondazione Ezio Galiano, verso la quale va la nostra più grande riconoscenza per averci dato la possibilità di accedere alla versione elettronica dei giornali.
Un altro grandissimo ringraziamento va all’Ing.Guido Ruggeri e
all’Associazione Guidiamoci, che hanno collaborato al nostro fianco per
rendere possibile tutto questo.
Il servizio in sostanza si rivolge a tutte le persone prive della vista che desiderano leggere il proprio giornale direttamente sul web.
Inoltre, è stata creata una sezione mobile del sito, atta a facilitare la navigazione per dispositivi mobili come cellulari, Iphone, Android, etc.
In questo modo, l’edicola sarà sempre a portata di mano, nel vero senso del termine!
L’edicola contiene attualmente 9 quotidiani, che ogni mattina verranno resi disponibili sulle nostre pagine. Essendo il servizio al momento sperimentale, è probabile che il numero dei giornali aumenti man mano che
gli utenti prenderanno familiarità con l’edicola.
Viene conservato l’archivio degli ultimi 7 numeri, per dar modo all’utilizzatore di poter leggere anche articoli arretrati.
Note pratiche:
Vi sono due modi per accedere all’edicola.
il primo, tramite l’indirizzo:

http://www.spazioausili.net/edicola

visualizzerà la versione standard del sito, mentre il secondo indirizzo:

http://m.spazioausili.net/edicola

mostrerà la versione per dispositivi mobili, palmari, etc.

L’edicola è strutturata in maniera gerarchica, ciò significa che l’utente dovrà seguire un semplice percorso per accedere ai vari articoli. Quindi, si selezionerà prima la testata, la data dell’edizione da consultare, l’edizione (nazionale o locale nel caso ve ne siano), la sezione del
giornale (cronaca, politica, sport) ed infine l’articolo desiderato.
Si noti che una volta scelte le opzioni testata, data ed edizione, è anche possibile selezionare il numero di pagina che si desidera consultare. Il sistema in questo caso proporrà soltanto gli articoli presenti in quella
determinata pagina.
Alla fine di ciascun articolo sono presenti alcuni link atti a facilitare la navigazione, ossia articolo successivo, precedente, tornare indietro e tornare all’edicola.
SpazioAusili crede moltissimo in questo progetto, e si augura di offrire un servizio di qualità a tutti i propri utenti.
Invitiamo quindi tutti a collaborare e a segnalare eventuali
malfunzionamenti, in quanto risulta l’unico modo per poter migliorare sempre più il servizio.
Fonte: http://www.spazioausili.net/intro_edicola


gen 05 2011

INPS una circolare per fare chiarezza sugli importi delle varie indennità spettanti ai disabili

Tag: News dall'Italialucio @ 12:07 pm

L’inps con circolare numero 167 del 30 dicembre scorso, ha reso noti gli importi per pensioni e indennità di accompagnamento spettanti alle varie categorie di disabili, per l’anno 2011.
Inoltre nella suddetta circolare, vengono definiti anche i limiti di reddito.
Se vuoi avere dettagli in merito, vai su:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_invalidi_ciechi_sordi_2011.shtml.
In questa pagina web, troverai una tabella, che sintetizzerà per ogni categoria di disabili, gli importi delle prestazioni Inps, e i corrispettivi limiti di reddito del nuovo anno.


dic 16 2010

190 accessibile anche ai non udenti

Tag: News dall'ItaliaPetrit @ 12:33 pm

Dal 30 novembre Vodafone in collaborazione con Ens (ente nazionale sordi) hanno reso accessibile anche per non udenti il servizio clienti 190. per ulteriori informazioni visitate il sito:

http://www.affaritaliani.it/sociale/vodafone_per_non_udenti291110.html


ott 27 2010

è UFFICIALE APPROVATE LE MODIFICHE ALL’ART 33 LEGGE 104

Tag: News dall'Italialucio @ 11:22 am

Legge 104, modificato l’art 33.
Amiche e amici di Liguriaccessibile, è ufficiale ora le modifiche all’art 33 legge 104 sono state approvate.
Infatti dopo il rinvio alle camere da parte del capo dello stato, il “Collegato lavoro”, che tra le altre cose appunto ha introdotto novità all’esercizio del diritto dei permessi da lavoro per assistere familiari disabili gravi, è stato definitivamente approvato.
L’articolo che ci interessa, è l’art 24, che sostituisce il terzo comma dell’art 33 legge 104 del 5 febbraio 1992.
Infatti l’art 24 del “Collegato lavoro”, stabilisce in maniera chiara, quali devono essere gli aventi diritto dei permessi lavorativi, per far fronte alle necessità dei disabili gravi.
Se vuoi leggere il testo di questa nuova norma, oltre ad avere ulteriori dettagli su essa, vai su:
http://www.handylex.org/gun/collegato_lavoro_modifiche_definitive_permessi_104.shtml


ott 27 2010

Canone Telecom: riduzione ed esenzione

Tag: Come fare per..., News dall'ItaliaPetrit @ 10:28 am

COSA SONO LE CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE

Esistono due tipologie di agevolazioni economiche:

* la riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento
* l’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di abbonamento
* la navigazione gratuita in Internet per almeno 90 ore mensili.

CHI PUO’ CHIEDERLE
Le Condizioni Economiche Agevolate possono essere chieste dai titolari di un contratto telefonico di categoria “B” (ovvero il contratto che si riferisce alla linea principale dell’abitazione ove risiede stabilmente il nucleo familiare), in possesso di determinati requisiti economici e sociali.

REQUISITI PER LA RIDUZIONE DEL 50% DELL’ABBONAMENTO MENSILE
La riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento può essere richiesta dai nuclei familiari in cui siano contemporaneamente soddisfatti il sottostante requisito economico ed almeno uno dei sottostanti requisiti sociali:

* requisito economico: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve essere superiore a 6.713,94 Euro annui. L’attestato ISEE può essere richiesto presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell’I.N.P.S.
* requisiti sociali: all’interno del nucleo familiare deve essere presente una persona che percepisce la pensione di invalidità civile o la pensione sociale, oppure un anziano di età superiore ai 75 anni o il capo famiglia disoccupato.

REQUISITI PER L’ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO MENSILE
L’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di abbonamento può essere richiesta dai nuclei familiari in cui vi sia una persona sorda, definita tale ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di comunicazione di cui alla Legge n. 508 del 1988 e successive modifiche.

REQUISITI PER LA NAVIGAZIONE INTERNET GRATUITA PER ALMENO 90 ORE MENSILI
Per poter usufruire della navigazione in Internet gratuita per almeno 90 ore mensili è necessario appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito vi sia una persona cieca totale, definita tale ai sensi della legge n. 138 del 2001 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario collegarsi in dial up (tramite un modem) dalla propria Linea Telefonica Base e comporre il numero 702 0187187.
N.B. per il tutto il 2008 l’agevolazione di Telecom Italia sarà per una navigazione illimitata e non per le sole 90 ore mensili.

COME RICHIEDERE LE CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE
Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è necessario compilare l’apposito Modello predisposto da Telecom Italia; i moduli e la relativa documentazione a supporto possono essere inviati nel caso di:

* richiesta della riduzione del 50% o dell’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di abbonamento, al Fax Numero Verde 803308314 o in alternativa a: Telecom Italia – Servizio Clienti Residenziali – Casella Postale 211 – 14100 Asti
* agevolazione per la navigazione in Internet, a: Telecom Italia – Servizio Clienti Residenziali – Casella Postale 211 – 14100 Asti.

Il Modello per la richiesta della riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento è disponibile nella sezione modulistica

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestato contenente l’ISEE del nucleo familiare
2. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l’agevolazione e, qualora diversa dal titolare, anche della persona in possesso del/i requisito/i sociale/i richiesto/i
3. certificato di iscrizione rilasciato dall’Ufficio di Collocamento (nel caso in cui il capofamiglia sia disoccupato o in cerca di prima occupazione)
4. fotocopia del documento attestante la pensione sociale o la pensione di invalidità civile dalla quale risultino: nome, cognome, codice fiscale, categoria, codice INPS e decorrenza della pensione (nel caso in cui il requisito che sottostà alla richiesta deriva dal fatto che all’interno del nucleo familiare vi sia una persona che percepisca una pensione sociale o una pensione di invalidità civile).

Il Modello per la richiesta dell’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di abbonamento è disponibile nella sezione modulistica

Alla richiesta deve essere allegata:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l’esenzione e, qualora diversa dal titolare, anche della persona con disabilità
2. fotocopia della certificazione medica comprovante la sordità, rilasciato dalla commissione medica pubblica di accertamento ai sensi della legge n. 381del 1970 e successive modifiche
3. certificato di stato di famiglia, solo se la persona con la disabilità è diversa dal titolare della linea telefonica per la quale si richiede l’agevolazione (N.B. lo stesso può essere prodotto anche in autocertificazione in base alla legge sulla semplificazione amministrativa “Legge Bassanini”).

Il Modello per la richiesta della navigazione Internet gratuita per almeno 90 ore è disponibile nella sezione modulistica

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l’agevolazione e, qualora diversa dal titolare, anche della persona con disabilità;
2. fotocopia del certificato medico comprovante la cecità totale, rilasciato dalla commissione medica pubblica di accertamento ai sensi della legge n. 138 del 2001 e successive modifiche;
3. certificato di stato di famiglia, solo se la persona con la disabilità è diversa dal titolare della linea telefonica per la quale si richiede l’agevolazione.
(N.B. lo stesso può essere prodotto anche in autocertificazione in base alla legge sulla semplificazione amministrativa “Legge Bassanini”).

DURATA
Le condizioni economiche agevolate del 50% e del 100% sull’importo mensile di abbonamento della linea telefonica decorrono dalla data di ricezione della domanda da parte di Telecom Italia o, nel caso di un nuovo impianto, dalla data di attivazione della linea telefonica.
La gratuità della navigazione internet decorre entro 15 giorni dal giorno di ricezione da parte di Telecom Italia della richiesta o, nel caso di richiesta in fase di nuovo impianto, entro 15 giorni della data di attivazione della linea telefonica.

La riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento ha la stessa durata di validità della data di scadenza riportata sull’Attestato contenente l’ISEE. La richiesta dell’agevolazione, pertanto, va rinnovata annualmente. La scadenza dell’agevolazione verrà ricordata prima della scadenza con un apposito messaggio negli ultimi due Conti Telecom Italia.
Inoltre alla scadenza, per evitare l’interruzione dell’agevolazione, è prevista una proroga per ulteriori due mesi. Se nel corso di questo periodo non perviene a Telecom Italia la nuova richiesta di rinnovo, è prevista la decadenza dell’agevolazione con il contestuale recupero ed addebito dei canoni dalla data di effettiva scadenza dell’agevolazione.

L’esenzione dell’importo mensile di abbonamento a favore dei sordi e la gratuità della navigazione in internet a favore dei ciechi totali hanno durata indeterminata.

Per tutte e tre le tipologie di agevolazioni economiche è fatto obbligo al titolare della linea telefonica oggetto di agevolazione di comunicare immediatamente a Telecom Italia l’eventuale venir meno di uno dei requisiti che davano diritto all’agevolazione (per es. qualora il sordo/cieco totale non faccia più parte del nucleo familiare, oppure in caso di decesso dello stesso, ecc.).

TRATTO DAL SITO DISABILI NOLIMT


lug 30 2010

CON JOèLETTE SI VA Sù PER LA MONTAGNA

Joèlette, è una carrozzina speciale.
Infatti la stessa, consente anche ai disabili motori, di assaporare l’ebrezza di una escursione in montagna.
Poter farsi una passeggiata a certe altitudini, ora sarà finalmente realtà.
Se vuoi ulteriori info in merito, leggi l’articolo che trovi su:
http://www.oltrelebarriere.net/3727/a-sondrio-e-stata-ideata-una-nuova-carrozzina-per-escursioni-in-montagna-utile-per-i-disabili/
Oppure vai su:
http://www.disablog.it/2010/07/27/una-speciale-carrozzina-per-i-disabili-in-montagna/


lug 06 2010

SOGLIA DI INVALIDITà ECCO LE NOVITà DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO

Tag: Come fare per..., News dall'Italialucio @ 9:23 am

SOGLIA DI INVALIDITà ECCO IL TESTO DOPO GLI EMENDAMENTI AL SENATO

Commissione bilancio senato, emendamenti per la soglia di invalidità prevista per i benefici previdenziali.

Se ne è discusso parecchio e giustamente, ecco per voi il testo modificato dell’art 10 decreto legge 78, che rivede il testo iniziale in materia di elevamento soglia di invalidità per il percepimento dell’assegno, al 85%.
Il nuovo testo, prevede che tale soglia minima, rimanga al 74% per le invalidità previste dal decreto ministero sanità 5 febbraio 92.
AngsaLiguria onlus, ci segnala il testo modificato dalla commissione bilancio del senato, del decreto-legge 78, che ha preso una serie di provvedimenti in campo economico-finanziario per riduzione spesa pubblica.
Ecco dunque per voi il testo modificato il 29 giugno scorso.
NOTA BENE: Il testo che segue è quello risultante dopo gli emendamenti approvati

dalla Commissione Bilancio del Senato il 29 giugno 2010. In corsivo le modificazioni

Decreto-legge 78/2010 “misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica”

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidità

1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista

dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata

nella misura pari o superiore all’85 per cento.

Restano esclusi dall’elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i

soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del

Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d’invalidità in

misura fissa o massima di fascia superiore al 74 per cento di invalidità, anche se

esaminati dopo il 31 maggio 2010.

“1-bis. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n°

508 è così sostituita:

“b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni

fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare

senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il

complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza

continuativa.”

1-ter. L’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21

settembre 1994, n. 698, è così sostituito:

“1. La Commissione, entro 3 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di cui

all’articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata

all’interessato e, esclusivamente in via telematica, all’I.N.P.S., secondo le modalità

stabilite dall’ente medesimo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge del 1° luglio

2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n° 102. In caso di mancato

adempimento, l’ I.N.P.S, effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una

propria Commissione, definita a livello territoriale”.

1-quater. All’articolo 6 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla

legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

“3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino

l’invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da

patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione

della domanda dell’interessato, l’accertamento è effettuato dall’I.N.P.S., con una

propria Commissione, definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi.

Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da

essi derivanti”.

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità

nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si

applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

——————————————————————————–

Page 2

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria

che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui

consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile,

sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5,

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per

accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di

cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la

responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il

danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali

sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno

all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono

tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di

responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3

dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei

programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di

invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia

stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20

l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le

risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva

all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e

reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche

annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici

economici di invalidità civile.”

4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei

titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’

I.N.P.S è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie

locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente

effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito

dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui

all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle

Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in

conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale

che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la

patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in

presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la

sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno

erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge

5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo

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individualizzato,

elaborano

proposte

relative

all’individuazione

delle

risorse

necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono

essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico

degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali

necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano

educativo individualizzato.


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